Regolamento

Regolamento sulle prestazioni erogate dal Fondo Sostegno al Reddito dell’Ente Bilaterale Territoriale dell’Emilia-Romagna E.B.T.E.R

Il giorno, 05 novembre 2009, il Comitato Esecutivo dell’EBTER, riunitosi presso la sede, in via Don Giuseppe Bedetti 26 sulla base degli accordi sottoscritti dalle parti costituenti l’Ente in data 30 novembre 2001, 20 novembre 2008 e 14 maggio 2009 e coerentemente con quanto indicato al punto 4 del citato Accordo del 14 maggio 2009 ha definito il presente Regolamento di utilizzo del F.S.R. nelle parti riguardanti la sospensione dell’attività lavorativa, aggiornando la modulistica necessaria alla richiesta di erogazione dei contributi in conformità alle leggi vigenti in particolare per quanto riguarda la tutela della privacy.

L’Esecutivo ha provveduto altresì a redigere il presente testo coordinato con quanto già definito dagli Accordi citati che mantengono la loro validità.

PREMESSA

La dotazione dei Fondi sottodescritti a disposizione dei territori ammonta:

  1. al 30% del contributo netto di EBTER per il fondo a favore dei lavoratori
  2. al 20% del contributo netto di EBTER per il fondo a favore delle imprese.
FONDO SOSTEGNO REDDITO a favore dei Lavoratori

Regolamentazione generale


Per usufruire delle diverse prestazioni e/o sussidi erogati dall’Ente Bilaterale di cui al presente verbale, il/la dipendente deve risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno tre mesi prima del manifestarsi dell’evento per cui è richiesta la prestazione e l’azienda da almeno dodici mesi prima. Ogni domanda deve essere presentata tramite apposito modulo (allegato al presente Regolamento) e corredata degli allegati richiesti. Il contributo massimo annuo erogabile, anche cumulando più prestazioni e/o sussidi, a favore di uno stesso Lavoratore/Lavoratrice e/o nucleo familiare, non potrà superare l’importo massimo lordo di € 1.200,00 (per il calcolo di tale importo massimo sono escluse dal conteggio le somme eventualmente erogate a titolo di prestazioni per sospensioni dell’attività lavorative) . Al lavoratore/lavoratrice in forza con rapporto part time su due aziende, qualora presenti la medesima richiesta di contributo per entrambi i rapporti di lavoro si applicheranno gli importi e/o i tetti massimi previsti per il rapporto full-time. Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni da quando si verifica la situazione prevista per il diritto alla prestazione, fatta eccezione per la erogazione denominata “Sussidio straordinario ai dipendenti in malattia oltre il 180° giorno” per la quale si è indicata una diversa scadenza, e comunque dovranno essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello al quale la prestazione si riferisce e saranno liquidate entro il successivo mese di aprile. Entro il mese di Novembre di ogni anno, le Parti si incontreranno per determinare e indicare a EBTER:
  • l’entità del Fondo Sostegno al Reddito dei Lavoratori a disposizione per ogni singola prestazione e/o sussidio individuati per l’anno successivo;
  • eventuali prestazioni e/o sussidi aggiuntivi a quelli già concordati;
  • adeguamenti delle prestazioni e/o sussidi già concordati;
  • gli stanziamenti per ogni tipo di prestazione.
Le domande presentate sull’apposita modulistica verranno analizzate dalla Commissione Paritetica all’interno dei diversi CST e liquidate, in ordine cronologico di presentazione, da E.B.T.E.R.

Le domande non accoglibili per esaurimento dei fondi disponibili in corso d’anno saranno oggetto di esamina da parte di EBTER entro il mese di gennaio dell’anno successivo, con trasferimento di risorse non utilizzate su altri capitoli del Fondo sostegno a favore dei lavoratori.

In calce al presente regolamento si allegano i moduli da utilizzare per la presentazione delle domande.

Prestazioni a sostegno di

Maternità e/o Congedi parentali


In accordo preventivo con l’impresa è possibile concedere al lavoratore:
  1. Contributo economico a favore della Lavoratrice madre o del Lavoratore Padre che richiedano l’utilizzo di permessi giornalieri per malattia del figlio entro gli 8 anni di vita dello stesso, così come previsto dalla L.104. Il contributo economico a forfait è pari a € 50 nel caso di orario di lavoro Full Time e pari a € 30 nel caso di orario di lavoro Part Time per ogni giornata di assenza e per un massimo di 5 giornate annue.
  2. Contributo economico annuo a forfait pari a € 400,00 (200,00 se trattasi rapporto part time) da erogarsi a favore di Lavoratrici/Lavoratori che usufruiscono di un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi di quanto previsto dalla L. 53/2000, di una durata pari almeno a mesi 2 continuativi per prestare assistenza a familiari entro il 2° grado di parentela e/o conviventi.
Spese sanitarie per figli

Sarà riconosciuto un contributo annuo pari a € 500 quale concorso spese per l’assistenza a figli disabili con invalidità riconosciuta superiore al 45% (L.68/99) e non esercitante attività lavorativa nell’anno in cui si riferisce il contributo. Il sussidio sarà concesso “ una tantum” e a un solo genitore.

Il richiedente dichiarerà che il suddetto disabile è convivente e a carico del nucleo familiare in quanto non supera il limite fiscale di legge nell’anno in cui si riferisce il contributo.

La domanda deve essere inoltrata su apposito modulo allegando: copia stato di famiglia, copia certificazione medica della persona disabile rilasciata da Ente Pubblico, copia delle buste paga degli ultimi tre mesi.

Inserimento nido e/o scuola materna

L’Ente bilaterale erogherà alle Lavoratrici e ai Lavoratori, previo accordo con l’impresa, che per effettuare l’inserimento al nido o alla scuola materna di uno o più figli utilizzassero, dopo l’esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai CCNL vigenti, di più giorni di permessi non retribuiti un contributo pari a € 150,00 (75,00 se il rapporto è part time) per ogni settimana di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di € 300,00 (150,00 nel caso di rapporto part time) complessivi per prestazione annua e per figlio.

Sussidio straordinario ai dipendenti in malattia oltre il 180° giorno

Ai lavoratori che intendano beneficiare di un periodo di proroga dell’astensione dal lavoro, usufruendo per un periodo, massimo di 4 mesi, dal 180° giorno di malattia di un periodo di aspettativa per malattia non retribuita, viene erogato, previo accordo con l’impresa, un sussidio proporzionale al periodo di aspettativa e all’orario di lavoro dei contratti individuali per un importo massimo di € 1.000 annuo.

La domanda dovrà essere inoltrata entro 15 giorni dallo scadere del periodo di aspettativa, tramite apposito modulo allegando:copia dichiarazione dell’Azienda attestante la concessione della proroga dell’astensione al lavoro, copia dichiarazione dell’Azienda attestante il periodo di aspettativa effettivamente utilizzato, copia delle buste paga del periodo di malattia, copia delle ultime tre buste paga del periodo antecedente la malattia.

Borse di studio ai lavoratori

L’Ente bilaterale, in via sperimentale per l’anno 2009, eroga sussidi a favore dei dipendenti che abbiano superato corsi regolari di studio in scuola di istruzione secondaria, universitaria e di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciuta della durata minima di tre anni. L’Ente Bilaterale ha deliberato di conferire le sotto indicate borse di studio ai lavoratori che abbiano frequentato, in corsi diurni e serali, scuole pubbliche, purchè non aggiudicatari di altre borse di studio e con priorità per i percorsi attinenti ai settori del commercio e del turismo.

Per aver diritto al sussidio l’azienda e il dipendente devono risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno un anno all’atto della presentazione della domanda.

Il contributo, per l’anno 2009, è concesso nelle seguenti modalità: corsi triennali di € 300,00 una tantum al conseguimento dell’attestato.

Diploma di scuola secondaria per l’importo di € 400,00 una tantum al conseguimento del diploma.

Corsi e diplomi di Laurea per l’importo di € 500,00 una tantum al conseguimento della laurea.

La domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dal conseguimento del diploma, della laurea e delle qualifiche professionali tramite apposito modulo al quale va allegata la seguente documentazione attestante il superamento del corso: copia attestato, diploma o laurea, dichiarazione attestante il fatto di non essere beneficiario di altre borse di studio, ultime 12 buste paga.

A copertura del finanziamento della prestazione di cui al presente paragrafo le risorse complessivamente stanziate per l’anno 2009 saranno pari € 10.000 a carico del Fondo sostegno al reddito dei lavoratori.

Le richieste verranno esaminate in ordine cronologico. In caso di domande superiori alle disponibilità del fondo preventivato le Parti concordano di incontrarsi per verificare il da farsi.

Sospensioni dell’attività lavorativa

Si riconferma la prestazione riconosciuta in occasione di sospensioni dell’attività lavorativa. Detta prestazione sarà riconosciuta ed erogata con le stesse modalità già utilizzate in precedenza e di cui agli Accordi relativi. A partire dal 1° gennaio 2009 gli importi saranno così rivalutati: 150,00 (75,00 se il rapporto è part time) per un massimo di otto settimane.

Per effetto degli accordi intercorsi tra le parti e le stesse con le Istituzioni locali in materia di temporanee misure anticrisi, relativamente ai soli anni 2009 e 2010, in presenza di richiesta all’INPS di erogazione dell’indennità di disoccupazione per sospensione, a seguito di apposita convenzione sottoscritta con l’INPS stessa, si provvederà all’erogazione, nei termini di legge, di una somma integrativa lorda pari almeno al 20%, dell’indennità stessa, per un periodo massimo di 90 giorni.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Si riconferma la prestazione riconosciuta in occasione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Detta prestazione sarà riconosciuta ed erogata con le stesse modalità già utilizzate in precedenza e di cui agli Accordi relativi. A partire dal 1° gennaio 2009 gli importi saranno così rivalutati: 150,00 (75,00 se il rapporto è part time) per un massimo di sei settimane.

FONDO INTERVENTI a favore delle imprese

Le parti concordano di istituire un Fondo a favore di progetti di riqualificazione aziendale per le imprese che presentino progetti aventi l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro negli ambienti lavorativi, di incentivare l’informatizzazione professionale dei lavoratori e dell’impresa e di favorire l’adozione di misure volte al contenimento del consumo energetico, in misura tale da avere effetti positivi sull’organizzazione del lavoro.

Regolamentazione generale

Per usufruire delle diverse prestazioni e/o sussidi erogati dall’Ente Bilaterale di cui al presente verbale, l’azienda deve risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno dodici mesi prima della data di presentazione della domanda .

Ogni domanda deve essere presentata tramite apposito modulo e corredata degli allegati richiesti.

Il contributo massimo annuo erogabile, anche cumulando più prestazioni e/o sussidi, a favore della stessa azienda non potrà superare l’importo massimo pari a € 5.000,00.

Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni da quando si verifica la situazione prevista per il diritto alla prestazione.

Entro il mese di Novembre di ogni anno, la Parti si incontreranno per determinare:
  • l’entità del Fondo interventi per le aziende a disposizione per ogni singola prestazione e/o sussidio individuati per l’anno successivo;
  • eventuali prestazioni e/o sussidi aggiuntivi a quelli già concordati;
  • adeguamenti delle prestazioni e/o sussidi già concordati.
Le domande presentate sull’apposita modulistica verranno analizzate dalla Commissione Paritetica all’interno dei diversi CST e liquidate, in ordine cronologico di presentazione, da E.B.T.E.R.

Le domande non accoglibili per esaurimento dei fondi disponibili in corso d’anno saranno oggetto di esamina entro il mese di gennaio dell’anno successivo, previo accordo delle parti sociali, con trasferimento di risorse non utilizzate sui specifici capitoli del presente Fondo.

In caso di richieste valutate e sospese, verranno convocate le parti sociali per la valutazione del caso specifico.

In calce al presente regolamento si allegano i moduli da utilizzare per la presentazione delle domande.

FORMAZIONE AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLA OBBLIGATORIA PREVISTA PER LA SICUREZZA DAL D.Lgs.626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Si riconosce un contributo economico per la formazione in materia di sicurezza aggiuntiva a quella già prevista obbligatoriamente a carico dell’impresa dal D.Lgs.626/94 e successive modifiche.

Contributo una tantum pari all’80% del costo sostenuto risultante da fattura fino ad un massimo di 1.000,00 euro annui per impresa.

CONTRIBUTO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Contributo una tantum del 20% dietro presentazione di documentazione di spesa fino ad un tetto massimo di 1.200,00 euro annui per azienda per l’acquisto di strumentazione tecnologica e/o informatica pertinente con l’attività imprenditoriale e volta allo sviluppo ed all’innovazione dell’impresa e delle metodologie di lavoro all’interno della stessa con particolare riflesso sull’organizzazione del lavoro.

SOSPENSIONE O TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITÀ PER EVENTI DI FORZA MAGGIORE

Euro 300,00 di contributo una tantum

ATTI VANDALICI A STRUTTURE E BENI AZIENDALI

Euro 300,00 di contributo una tantum (purché non già coperti da polizza assicurativa)

MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE LAVORATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E NORMATIVE COMUNITARIE

Euro 500,00 di contributo una tantum (purché non derivanti da obblighi di legge o prescrizioni e/o verbali degli enti preposti)

Le parti istitutrici del FSR EBTER, nella loro articolazione, possono prevedere a livello locale prestazioni aggiuntive nei due Fondi previsti dal presente regolamento, purché coerenti con lo statuto e il regolamento di EBTER e gli accordi regionali in materia sottoscritti dalle parti stesse.

Queste eventuali prestazioni non potranno sovrapporsi a prestazioni già previste da enti e/o istituti previsti dai CCNL dei settori Terziario e Turismo.

La modulistica relativa a queste prestazioni aggiuntive dovrà essere preventivamente valutata e concordata con EBTER.

Le parti si incontreranno annualmente, all’occorrenza invitando la presidenza di EBTER, per valutare l’applicazione, le compatibilità economiche ed i contenuti delle singole prestazioni nonché lo stanziamento dei singoli capitoli di prestazione.